Scadenza acconto IMU 2020: 16 giugno. Esenzioni e novità.
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Scadenza acconto IMU 2020: 16 giugno. Esenzioni e novità.
Il termine con il versamento della prima rata di acconto dell'IMU è il 16 giugno.Ma l’ultima manovra di bilancio ha introdotto altre importanti novità per l’acconto 2020
Dal 1° gennaio 2020, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi da 738 a 783) ha eliminato la IUC unitamente alla TASI, con eccezione della T.aRi., quale componenti della stessa e, introdotto la nuova IMU costituita da IMU e TASI.
In attesa dell’approvazione del regolamento e delle aliquote della nuova IMU, si informa che, in sede di prima applicazione della nuova IMU, la Legge n. 160/2019 prevede quanto segue:
- Il termine con il versamento della prima rata di acconto è il 16 giugno
- Il pagamento dell’acconto dovrà essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;
- Resta l’esenzione per la prima casa e tutte le eventuali agevolazioni previste a livello locale.
Pagamento prima rata IMU e codici tributo
Il pagamento si effettua con il modello F24.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 29/2020, ha stabilito che, per esigenze di semplificazione, i versamenti vanno effettuati con i codici tributo degli anni scorsi (che erano stati istituiti con le risoluzioni 35/2012 e 33/2013), di seguito elencati:
- 3912: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
- 3913: “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- 3914: “IMU – imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;
- 3916: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- 3918: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati -COMUNE”;
- 3923: “IMU – imposta municipale propria -INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- 3924: “IMU – imposta municipale propria -SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- 3925: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –STATO”;
- 3930: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –INCREMENTO COMUNE”
C’è invece un nuovo codice tributo per il versamento tramite modello F24 dell’IMU relativa agli immobili merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (comma 751 legge 160/2019):
3939: denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.
ULTERIORI NOVITÀ’
L’ultima manovra di bilancio ha introdotto altre importanti novità per l’acconto 2020:
- La prima riguarda l’estensione, anche ai tributi locali, del “ravvedimento lungo” che taglia le sanzioni per chi paga in ritardo.
Come accade per i tributi erariali, quindi, anche nel caso dell’IMU si potrà sanare la propria posizione pagando la sanzione minima ridotta a un decimo entro 30 giorni, a un nono entro 90 giorni, a un ottavo entro un anno e così via. - L’altra riguarda l’esenzioni per alberghi, pensioni e immobili che ospitano attività del settore turismo.
Sono, infatti, esentati dal pagamento della prima rata IMU 2020 i seguenti immobili (la norma di riferimento è l’articolo 177 del decreto Rilancio, dl 34/2020):
- alberghi e pensioni (categoria catastale D2);
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
- stabilimenti termali;
- agriturismo;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence;
- campeggi.
Attenzione: l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.
Altri chiarimenti sono disponibili sul sito di Roma Capitale.
La Redazione