DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON
ANCORA ISCRITTE A RUOLO
Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026,
Roma Capitale ha approvato il “Regolamento per la
definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1
della Legge 30 dicembre 2025, n. 199” che disciplina l’applicazione della definizione
agevolata delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non
riscosse a seguito di avvisi di accertamento ovvero di altri atti impositivi
emessi da Roma Capitale non ancora iscritti a ruolo, ovvero non ancora
trasmessi all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riscossione coattiva.
Le singole entrate definibili sono le seguenti:
-
Imposta municipale propria (IMU) per gli avvisi di accertamento notificati
fino al 31/12/2024;
-
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli avvisi di accertamento
notificati fino al 31/12/2024;
-
Tassa sui rifiuti (TARI) per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele
dichiarazione notificati fino al 31/12/2024;
-
Tassa sui rifiuti (TARI) per le morosità ordinarie riferite agli anni
d’imposta 2023 e 2024;
-
Contributo di soggiorno per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele
dichiarazione notificati fino al 31/12/2024;
-
Sanzioni per violazioni al codice della strada notificate negli anni 2023,
2024 e 2025;
-
Sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
oggetto di provvedimenti notificati fino al 31/12/2025;
-
Tutte le componenti del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e le
altre entrate per servizi decentrati per gli anni fino
al 2024.
In attuazione del predetto Regolamento, la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 239 del 30
luglio 2026, ha stabilito che, in sede di prima applicazione,
le domande di definizione agevolata, potranno essere presentate dai
contribuenti accedendo all'apposita piattaforma telematica che
sarà resa disponibile dall’1 settembre 2026 sul sito internet https://www.aequaroma.it nei seguenti termini:
-
per i tributi IMU e TASI
dall’1 settembre al 2 novembre 2026;
-
per il tributo TARI dall’1 ottobre al 30
novembre 2026.
Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i termini di presentazione
delle domande relativamente alle altre tipologie di entrate definibili previste
nel Regolamento.
ADESIONE ALLA “ROTTAMAZIONE QUINQUIES”
DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO
Con la medesima Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4
giugno 2026, Roma Capitale ha anche aderito alla “Rottamazione quinquies”,
di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199,
applicabile a tutti i carichi relativi alle entrate di Roma Capitale affidati
agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo
quanto stabilito dall’articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n.
38, convertito con modificazioni in Legge 22 maggio 2026, n. 88 e
successivamente modificato dall’art. 1-sexies, comma 3, del Decreto Legge 30
aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 2026, n.
113.
Il contribuente che intende aderire alla “Rottamazione
quinquies” dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate - Riscossione la
dichiarazione di voler procedere alla definizione tra il 16 ottobre 2026 e il
15 dicembre 2026. La dichiarazione deve essere presentata con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agenzia delle Entrate
- Riscossione renderà note pubblicandole nel proprio sito internet
istituzionale entro il 15 settembre 2026.
L’Agente della Riscossione renderà disponibili ai
debitori nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati
necessari a individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 ottobre 2026.
Gli importi dovuti saranno comunicati ai debitori da Agenzia delle Entrate
– Riscossione entro il 28 febbraio
2027 ed il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027
ovvero fino a 54 rate bimestrali a decorrere dal 31 marzo 2027 con
l’applicazione, in tale ultimo caso, degli interessi a decorrere dal 1 aprile
2027 in misura pari al 3% annuo.
Si
precisa che la “Rottamazione quinquies” trova applicazione anche per tutti i
carichi iscritti a ruolo a suo tempo da AMA S.p.A. ed affidati agli Agenti
della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.